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Ordinanza — n. 2588/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding probation revocation due to unproven rehabilitation and confirmed violence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2588/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Rosario Mesiti inadmissible, upholding the lower court's revocation of his probation. The Tribunal of Surveillance found Mesiti failed to demonstrate genuine rehabilitation, citing repeated physical assaults on his partner and the presence of drugs at the scene. Consequently, the court rejected arguments regarding the victim's credibility and the lack of home detention analysis, ordering Mesiti to pay legal fees and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against a probation revocation order is inadmissible when the convicted person fails to prove active rehabilitation efforts and the court has duly assessed the gravity of violent conduct and drug use.

Parole chiave

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probation revocation rehabilitation proof domestic violence drug possession inadmissible appeal legal fees Cassation court domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 73 d.p.r. 309/90
ha consegnato loro un involucro contenente sostanza polverosa, verosimilmente cocaina, e che il ricorrente ha a suo carico un procedimento penale pendente per il reato di cui all'art. 73 d.p.r.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESITI ROSARIO nato a MESSINA il 21/10/1977 avverso l'ordinanza del 11/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Rosario Mesiti - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento di attendibilità alla compagna del condannato in relazione alla querela proposta nei suoi confronti, nonché del mancato approfondimento della domanda di detenzione domiciliare - sono manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Messina, nel revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. Invero, detto Tribunale, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti in quella sede, osserva che: - il condannato non ha dato prova di una fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, risultando avere Mesiti colpito ripetutamente al volto la compagna per un diverbio insorto per futili motivi; - non emerge alcun elemento per cui dubitare della persona offesa, la quale al momento della denuncia presentava evidenze fisiche dell'aggressione e produceva anche diverse fotografie che la ritraevano con evidenti ecchimosi; - le dichiarazioni della querelante, secondo cui la causa scatenante dei comportamenti violenti del compagno sarebbe la continua assunzione sia di sostanze stupefacenti che di sostanze alcoliche, risultano riscontrate dal fatto che al momento dell'intervento degli operatori di P.S. ha consegnato loro un involucro contenente sostanza polverosa, verosimilmente cocaina, e che il ricorrente ha a suo carico un procedimento penale pendente per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90; - le gravi condotte poste in essere da Mesiti non consentono di formulare una prognosi favorevole in relazione alla fruizione di misure alternative, neanche di tipo più restrittivo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale, si insiste, oltre che sull'inattendibilità della persona offesa, pure a fronte di tale ultimo rilievo dell'ordinanza impugnata, sul mancato approfondimento della concedibilità della detenzione domiciliare - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembr