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Ordinanza — n. 2587/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2587/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Paolo Stella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances based on his alleged collaborative attitude, but the appellate court had already excluded these benefits due to the clandestine nature of the weapon discovery via wiretaps and the existence of numerous prior criminal records. The Supreme Court rejected the appeal because the defense's arguments were mere factual complaints without logical or legal justification, noting that the lower court's factual assessment regarding the mitigating circumstances was non-appealable.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on mere factual complaints regarding the granting of generic mitigating circumstances are inadmissible when the lower court's factual assessment is non-appealable and supported by sufficient reasoning.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal factual complaints wiretaps evidence prior criminal records court costs and fine non-appealable assessment indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Cass. Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017; nella specie la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA PAOLO nato a AVOLA il 04/07/1987 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Paolo Stella - nel quale il difensore si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, oltre ad essere inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da motivazione scevra da vizi logici e giuridici.

Invero, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Cass. Sez. 5, sentenza n. 43952 del 13/04/2017; nella specie la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Ebbene, rilevato che la Corte d'Appello di Catania ha escluso il riconoscimento del beneficio de quo non solo perché il rinvenimento dell'arma, tra l'altro clandestina, è avvenuto grazie alle disposte intercettazioni e non, come sostenuto dalla difesa, dall'atteggiamento collaborativo del ricorrente, ma anche in considerazione dell'esistenza di numerosi precedenti penali specifici in capo a Stella. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.