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Ordinanza — n. 2585/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints and lack of new evidence regarding criminal unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2585/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Michele De Leo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court ignored indicators of a single criminal plan, but the court found these were merely factual complaints without new evidence. The decision relied on the fact that the lower court had already properly addressed these arguments, noting distinct differences in crime locations, victims, and timing that disproved a unified plan.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based solely on mere factual complaints or arguments already adequately examined by the appellate court are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere factual complaints single criminal plan court costs and fine repetitive arguments reato continuato concorso ideale prova del dolo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEO MICHELE nato a BARI il 09/01/1979 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Michele De Leo - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione tra i fatti di cui a tre sentenze esecutive, che: - al di là di una vicinanza cronologica tra i fatti di cui alle sentenza sub 2) e sub 3) e del rilievo che sia stato contestato il reato di rapina in entrambi i casi, diversi risultano le ulteriori fattispecie incriminatrici oggetto di contestazione, i luoghi di commissione dei reati (nel primo caso le Marche, nel secondo Bari), i correi e le modalità di commissione degli illeciti (nel primo caso consistenti in una serie omogenea di rapine commesse ai danni di sportelli bancari con la minaccia di un taglierino, mentre nel secondo in una rapina ai danni di una coppia di anziani, perpetrata violando il loro domicilio e percuotendo e sequestrando uno di loro); - non vi sono elementi sufficienti, dunque, per ipotizzare che al momento delle rapine ai danni degli sportelli bancari, De Leo avesse programmato gli ulteriori crimini commessi nel luglio del 2014; - la rapina di cui alla sentenza sub 1), pur posta in essere con modalità analoghe a quelle giudicate con la sentenza sub 3), è stata commessa a Mola di Bari ben quattro mesi prima; - tale lasso temporale fa ritenere che la commissione dei reati non potesse essere stata unitariamente programmata al momento della commissione della prima rapina del 14.2.14.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembr