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Ordinanza — n. 2584/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as factual complaints are inadmissible in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2584/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Marco Gallorini's appeal inadmissible because his complaints regarding the lack of generic mitigating circumstances were deemed factual grievances rather than legal errors. Gallorini argued the lower court failed to analyze his personality, while the opposing party contended the first-instance judgment correctly identified his criminal history as evidence of a dangerous personality. The court ruled that since the appealed sentence was logically and legally sound in rejecting mitigating factors based on positive evidence, the appeal must be dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on factual disputes or dissatisfaction with the depth of personality analysis are inadmissible in legitimacy proceedings when the first-instance judgment is free of logical and legal defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal legitimacy proceedings factual grievances generic mitigating circumstances criminal personality assessment circostanze attenuanti motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLORINI MARCO nato a ROMA il 24/04/1987 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Marco Gallorini - nel quale il difensore lamenta violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché vizio di motivazione - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.

E ciò a fronte della motivazione della sentenza impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenzia, oltre alla mancanza di elementi positivi, che l'imputato risulta gravato da molteplici condanne anche specifiche, espressione di una personalità incline alla commissione di reati. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale ci si duole del mancato approfondimento della personalità di Gallorini - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.