Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2583/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of attempted murder versus aggravated injuries.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2583/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Franco Porcella inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The defense argued that the lower court incorrectly qualified the conduct as aggravated attempted murder instead of aggravated injuries, violating Article 448, paragraph 2-bis. The Court ruled that the legal qualification was not manifestly erroneous or eccentric relative to the charges, rendering the appeal inadmissible de plano.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal challenging the legal qualification of facts is inadmissible unless it demonstrates a manifest error, which requires the qualification to be immediately obvious and eccentric to the charges.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest error legal qualification inadmissible appeal eccentric qualification Code of Criminal Procedure tentato omicidio aggravato istanza di revisione penale omicidio su richiesta della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, nella specie artt.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Oristano ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Franco Porcella.
Art. 56 cod. pen.
Art. 575 cod. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Oristano ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Franco Porcella.
art. 616 cod. proc. pen
e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. IV, n. 13749/2022
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLA FRANCO nato a MARRUBIU il 04/03/1964 avverso la sentenza del 19/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ORISTANOdat so alle rti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Oristano ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Franco Porcella.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, nella specie artt. 56 e 575 cod. pen. La difesa lamenta che il Giudice ha ritenuto che la condotta contestata all'imputato integrasse la fattispecie del delitto di tentato omicidio aggravato piuttosto che quella di lesioni aggravate.

3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Cass., sez. IV, n. 13749/2022, Rv. 283023). Nel caso di specie non ricorre una erronea qualificazione giuridica non trattandosi di una qualificazione "eccentrica" rispetto al contenuto del capo di imputazione.

5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso del ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dic