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Ordinanza — n. 2582/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2582/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2582/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANCREDI TERESA natcta SAN SEVERO il 15/11/1962 avverso l'ordinanza del 16/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Teresa Tancredi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che, valorizzando la violazione perpetrata dalla condannata, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione della norma attributiva di potere dell'art. 54 ord. pen., secondo cui la liberazione anticipata può essere concessa soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"), la valutazione dell'importanza di tale violazione nel giudizio complessivo circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è questione riservata al giudice del merito, mentre la deduzione contenuta in ricorso, secondo cui l'ordinanza avrebbe travisato il contenuto dell'autorizzazione all'uscita dalla detenzione domiciliare è stata introdotta in ricorso in violazione del principio dell'autosufficienza (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2582/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Teresa Tancredi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che, valorizzando la violazione perpetrata dalla condannata, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione della norma attributiva di potere dell'art. 54 ord. pen., secondo cui la liberazione anticipata può essere concessa soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"), la valutazione dell'importanza di tale violazione nel giudizio complessivo circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è questione riservata al giudice del merito, mentre la deduzione contenuta in ricorso, secondo cui l'ordinanza avrebbe travisato il contenuto dell'autorizzazione all'uscita dalla detenzione domiciliare è stata introdotta in ricorso in violazione del principio dell'autosufficienza (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora revoca della liberazione condizionale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento messa in libertà provvisoria procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revoca dell'annullamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANCREDI TERESA natcta SAN SEVERO il 15/11/1962 avverso l'ordinanza del 16/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Teresa Tancredi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che, valorizzando la violazione perpetrata dalla condannata, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione della norma attributiva di potere dell'art. 54 ord. pen., secondo cui la liberazione anticipata può essere concessa soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"), la valutazione dell'importanza di tale violazione nel giudizio complessivo circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è questione riservata al giudice del merito, mentre la deduzione contenuta in ricorso, secondo cui l'ordinanza avrebbe travisato il contenuto dell'autorizzazione all'uscita dalla detenzione domiciliare è stata introdotta in ricorso in violazione del principio dell'autosufficienza (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;

Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723), perché il ricorso non allega, né trascrive integralmente, l'atto da cui dovrebbe desumersi l'esistenza del travisamento dedotto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 di