Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and failure to identify manifest illogicality in the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Alessandro Di Vincenzo against the revocation of his probationary placement was declared inadmissible by the Court of Cassation. The appellant argued that the lower court failed to consider the presumption of innocence regarding unproven allegations and did not evaluate home detention as an alternative. The court rejected these arguments, holding that the lower court's comprehensive assessment of the defendant's behavior and lack of seriousness justified the revocation under Article 47 of the Penal Code, and that facts not yet adjudicated can be considered for revocation purposes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, comma 11, ord. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds lack legal support and fail to identify manifest illogicality or contradiction in the lower court's reasoning, as the court has the authority to revoke alternative measures based on a holistic evaluation of the defendant's conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VINCENZO ALESSANDRO nato a PESCARA il 10/04/1975 avverso l'ordinanza del 07/08/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alessandro Di Vincenzo ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che - evidenziando che il condannato dopo poche settimane dall'inizio della misura è stato segnalato per aver commesso due violazioni alle prescrizioni dell'affidamento (controlli negativi al domicilio), e che i comportamenti ulteriori del condannato di pretendere denaro dai propri genitori e maltrattarli, al punto da indurli a sporgere querela, di non iniziare un percorso di volontariato e di non documentare una attività lavorativa lecita, rivelano la mancanza di serietà dello stesso nell'affrontare il percorso della misura alternativa - l'ordinanza impugnata ha effettuato quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova, dimostrante la mancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della prosecuzione dell'affidamento, che è previsto dalla norma attributiva di potere dell'art. 47, comma 11, ord. pen., mentre la deduzione secondo cui sussisterebbe la presunzione di innocenza sui fatti denunciati dai familiari dell'affidato è manifestamente infondata, atteso che ai fini della revoca della misura alternativa possono essere valutati anche fatti non costituenti reato, ed a maggior ragione fatti costituenti reato, ma non accertati ancora in sede giurisdizionale (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 5283 del 06/12/2001, dep. 2002, Di Massa, Rv. 221339);
è parimenti manifestamente infondata la deduzione in cui si censura che l'ordinanza impugnata non abbia valutato la possibilità di concedere al condannato quantomeno la detenzione domiciliare (peraltro, in un b&b), atteso che il giudizio di inadeguatezza del condannato formulato dal Tribunale copre ogni tipo di misura alternativa il cui buon esito è pur sempre soggetto alla collaborazione del condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso