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Ordinanza — n. 2580/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible evidence re-evaluation and lack of autosufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2580/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Carmelo Vigorito's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Vigorito argued that the lower court misinterpreted evidence regarding carrying knives outside his home, but the court found this constituted an impermissible re-evaluation of facts reserved for the trial judge. Furthermore, the claim of evidence distortion was rejected because the appeal lacked the required full transcript of the probative act to satisfy the principle of autosufficiency.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it requests a re-evaluation of evidence or fails to provide the full probative act necessary to demonstrate a distortion of evidence, as such arguments infringe upon the principle of autosufficiency and encroach upon the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence re-evaluation prohibited principle of autosufficiency distortion of evidence probative act transcript censura dell'apprezzamento delle prove accertamento insufficiente dei fatti prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo
Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti
Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv.
Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale
265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGORITO CARMELO nato a PIAGGINE il 23/01/1963 avverso la sentenza del 17/04/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Carmelo Vigorito ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso propone una deduzione non consentita in sede di legittimità, perché consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità per il porto dei coltelli fuori della propria abitazione, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori, mentre la deduzione di travisamento della prova per mancata valutazione della spiegazione sul porto di uno dei coltelli che sarebbe stata immediatamente fornita dall'imputato ai Carabinieri è introdotta in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, perché non allega né trascrive integralmente l'atto probatorio da cui si dovrebbe desumere l'avvenuto travisamento in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/ 2017, Schioppo, rv. 270071;

Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 01/03/2013, Natale, rv. 256723); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5