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Ordinanza — n. 2579/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible evidence re-evaluation and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2579/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the baseball bat incident and claimed non-punishment under Article 131-bis, but the Court found these grounds impermissible in a legality review. The decision emphasized that appellate courts cannot re-weigh evidence or lack specificity in citing statutory exemptions, adhering to established case law.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal court cannot re-evaluate evidence or grant specific statutory exemptions without precise grounds in a legality proceeding.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence re-evaluation prohibited Article 131-bis non-punishment specificity of appeal grounds general mitigating circumstances causa legittima circostanza attenuante motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCO FABRIZIO nato a ROMA il 20/11/1969 avverso la sentenza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Fabrizio Mazzocco ricorre per cassazione contro il provvedimento sopraindicato; Ritenuto che l'appello, convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. deduce motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto: - il primo motivo consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità per il porto della mazza da baseball fuori della propria abitazione, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non consiste nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori; - il secondo motivo, dedicato alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha fondato il diniego sui numerosi precedenti di cui era già gravato l'imputato; - il terzo motivo, dedicato al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che ritiene che "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), incensuratezza, peraltro, neanche sussistente nel caso in esame;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso