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Ordinanza — n. 2577/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2577/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Concetto Scrofani inadmissible, rejecting his complaint regarding the lack of generic mitigating circumstances in the second-instance judgment. The court found the arguments to be mere factual complaints and reiterative of issues already evaluated by the lower courts, noting the defendant's prior criminal record and subsequent violations of special surveillance obligations. Consequently, the appeal was dismissed, and Scrofani was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on mere factual complaints or reiterative arguments regarding the absence of mitigating circumstances are inadmissible in proceedings of legality when the lower courts have already substantively evaluated the case.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Generic Mitigating Circumstances Special Surveillance Violations Procedural Costs Legality Proceedings Reiterative Arguments sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCROFANI CONCETTO nato a LENTINI il 01/09/1990 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Concetto Scrofani avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 11 gennaio 2024 - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche- oltre a non essere consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, siano manifestamente infondate e reiterative di profili già valutati dai Giudici di merito.

Invero, nella sentenza impugnata si evidenzia l'assenza di elementi di positiva valutazione, soprattutto tenendo conto dei plurimi precedenti penali e della circostanza che in data successiva ai fatti di cui si discute il ricorrente ha dato luogo ad un'analoga violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, oltre a rendersi responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte rileva, inoltre, che l'ammissione di responsabilità da parte di Scrofani non può ritenersi elemento idoneo a mitigare la pena, non essendo sintomatica di resipiscenza, come dimostrato dalle successive e più gravi violazioni poste in essere dallo stesso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.