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Ordinanza — n. 2576/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit and procedural defects regarding non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2576/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Concetto Scrofani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already rejected the claim of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, finding the violation of preventive measures significant and the defendant's behavior indicative of a pattern rather than an isolated incident. The higher court upheld this decision, noting that the lower court's arguments were sound and the appellant's complaints were either factually baseless or merely restatements of previously dismissed points.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on the non-punishability of violations of preventive measures are inadmissible if the facts constitute a non-trivial breach and the defendant demonstrates a propensity to disregard authority, rendering the claim manifestly unfounded.

Parole chiave

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non-punishability preventive measures inadmissible appeal violation of measures court costs Cassa delle ammende procedural defects attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalla parte, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod.
Art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159
pen., in quanto ci si trova al cospetto di un fatto di violazione di misura di prevenzione ex art. 75, comma 2, d.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalla parte, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCROFANI CONCETTO nato a LENTINI il 01/09/1990 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; h Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Concetto Scrofani avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 30 aprile 2024 - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione al denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. - in parte siano costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche, e in parte siano manifestamente infondate.

Considerato che le stesse sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catania con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalla parte, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., in quanto ci si trova al cospetto di un fatto di violazione di misura di prevenzione ex art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n.159, di non lieve entità, considerato che il ricorrente ha goduto di una libertà incontrollata in circostanze spazio-temporali indefinite, visto che il suo allontanamento dall'abitazione è stato solo casualmente rilevato da una pattuglia intorno alle ore 5.00 del 2.2.2020.

Si rileva, inoltre, che Scrofani ha riportato condanna definitiva per analogo fatto-reato commesso pochi mesi dopo di quello di cui si discute, ad indice di una particolare propensione a disattendere le prescrizioni dell'Autorità, il che porta ad escludere che si tratti di condotta occasionale. Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa ritorna sull'esiguità del pericolo - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre