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Ordinanza — n. 2575/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2575/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2575/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSSATI LUIGI nato a CHIVASSO il 27/07/1984 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Luigi Fossati ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2575/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

Parole chiave

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adeguamento della pena riesame dell'entità pena attenuazione libera della pena pena pecuniaria sospesa motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni penali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSSATI LUIGI nato a CHIVASSO il 27/07/1984 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Luigi Fossati ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha fondato il diniego delle attenuanti generiche sui numerosi precedenti di cui era già gravato l'imputato nonché sulla circostanza che lo stesso non risulta aver intrapreso iniziative per uscire dalla dipendenza da sostanze alcooliche o stupefacenti, argomenti su cui il ricorso non prende posizione, mentre le deduzioni sull'eccessività della pena base e degli aumenti in continuazione sono soltanto citate in ricorso, ma non sviluppate, e non contengono, pertanto, una critica argomentata alle statuizioni sul punto della sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre