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Ordinanza — n. 2574/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of signature by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2574/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Ivan Giuseppe Quinto inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant personally submitted the petition, memorials, and new grounds without the required signature of a defense attorney registered in the Cassation Court's special roll. The court ruled that this procedural defect renders the appeal non-compliant with Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense attorney signature requirement special roll registration procedural defect Code of Criminal Procedure contributi per le attività di vigilanza difetto di legittimazione del ministero pubblico interrogatorio formale di testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINTO IVAN GIUSEPPE nato a PISTICCI il 26/01/1973 avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA(—dato avviso alle parti;.Ì5 udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ivan Giuseppe Quinto ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2024