Cassation dismissed appeal on unitary intent due to inconsistent motives between mafia and non-organized crime acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the continuation of crimes, but the court found the arguments manifestly unfounded because the motives differed between acts committed within a mafia association and those unrelated to organized crime. The court ruled that the execution judge must adhere to the facts ascertained in the first instance, where the lack of a unified motive rendered the claim for continuity illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The execution judge must adhere to the facts ascertained in the first instance, and the existence of a unitary intent requires consistent motives across all acts, making continuity illogical when some acts stem from organized crime while others do not.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCAME FABRIZIO nato a ALBENGA il 21/11/1969 avverso l'ordinanza del 03/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Fabrizio Accame ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nei due motivi di ricorso, che possono essere affrontati congiuntamente, siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.
U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la diversità delle causali tra i reati che si chiede di porre in continuazione, gli uni commessi nel contesto della partecipazione ad una associazione a delinquere di tipo mafioso, gli altri non riferibili ad un contesto di criminalità organizzata, secondo la valutazione del giudice della cognizione, cui è tenuto ad attenersi il giudice dell'esecuzione che non può ricostruire il fatto in modo diverso da come accertato in cognizione (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264) è un indice di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria, che rende non illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato in ordine temporale i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i