Italian court dismisses appeal for anticipatory release due to generic arguments and lack of proof of rehabilitation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Fratarcangeli inadmissible for failing to substantiate generic claims regarding the date of his drug offense. The lower court rejected his request for anticipatory release because he offered no evidence of rehabilitation during the relevant period and was detained for drug possession. Consequently, the appeal was dismissed without addressing the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals in proceedings for anticipatory release must be specific and substantiated; generic allegations regarding dates or lack of rehabilitation without concrete evidence or logical argumentation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATARCANGELI ANGELO nato a VELLETRI il 13/11/1989 avverso l'ordinanza del 31/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Angelo Fratarcangeli, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al rigetto del reclamo proposto in tema di liberazione anticipata, sono del tutto generiche. L'ordinanza impugnata ha confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza di Roma di rigetto della richiesta di liberazione anticipata in relazione al semestre dal 7 dicembre 2022 al 7 giugno 2023, per non avere il reclamante offerto alcuna prova di partecipazione alla propria opera di rieducazione e, in particolare, per essere stato lo stesso, agli arresti domiciliari dal 9 settembre 2022, denunciato il 18 novembre 2023 per possesso di stupefacente per uso personale.
Ha ritenuto, invero, condivisibile detta decisione e non meritevole del beneficio il condannato. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorso si limita a rilevare, come nel reclamo, in modo assolutamente generico e non autosufficiente, che la data cui si riferisce il Magistrato di sorveglianza è relativa alla notifica del verbale di verifica narcotest e di contestazione di illecito amministrativo, mentre il sequestro della sostanza sarebbe avvenuto il 7 giugno 2022, senza neppure confrontarsi con l'affermazione di non meritevolezza del beneficio.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.