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Ordinanza — n. 2571/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and prior rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2571/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Capicchiano inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant complained that the lower court ignored indicators of a unique criminal design, but the court found these arguments to be mere factual grievances. Furthermore, the appellate court had already properly addressed these issues, noting that the defendant's past imprisonments and the specific application of mafia aggravating circumstances disproved a continuous criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based solely on factual complaints that were already adequately examined and rejected by the appellate court are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints mafia aggravating circumstance unique criminal design court costs order permesso di promuovere un procedimento penale criminalità persistente attività criminosa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPICCHIANO SALVATORE nato a CROTONE il 24/07/1975 avverso l'ordinanza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Salvatore Capicchiano - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché, oltre ad essere manifestamente infondate, sono costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione tra i fatti di cui a tre sentenze, che: - a partire dagli anni 2007-2008 il ricorrente ha commesso sia il delitto di estorsione, caratterizzato da oggettive modalità mafiose, sia i reati in materia di stupefacenti e armi, in ordine ai quali è stata esclusa l'aggravante di mafia; - le attività delittuose cui il Capicchiano era dedito in quegli anni, pur se perpetrate solo in un caso con metodo mafioso, non sono state ritenute dimostrative della sua organica partecipazione e neppure della sua appartenenza all'organizzazione criminale; - a tal proposito, significativo è il fatto che, in merito al delitto di estorsione, il Giudice ha ravvisato sì la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/19991 ma l'ha limitata al profilo oggettivo, il che esclude la finalizzazione dei reati in questione agli obiettivi della consorteria mafiosa oggetto della sentenza sub a) ed esclude, altresì, che la condotta associativa posta in essere dal 2017 con condotta perdurante fosse già in atto dieci anni prima; - nell'arco temporale di circa dieci anni che ha preceduto la commissione delle condotte partecipative oggetto della sentenza sub a) il ricorrente ha subito due distinti periodi di detenzione protrattisi per molti anni (dal 2008 al 2014 e dal 2015 al 2017), il che è ulteriore indice del fatto che i reati commessi non siano espressione di unico disegno criminoso risalente al 2007.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dic