Cassation appeal dismissed for lack of specificity; generic arguments without naming defendant or crime rendered inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Massimiliano La Forgia inadmissible due to a complete lack of specific grounds. The appellant's arguments were deemed generic and failed to identify the specific defendant, the title of the crime, or any passages from the sentencing judgment. Consequently, the court ruled that the appeal could not logically confront the reasoning of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by containing generic assertions that do not name the accused, the crime title, or specific reasoning passages of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA MASSIMILIANO nato a CROTONE il 25/08/1976 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Massimiliano La Forgia ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che contiene affermazioni generiche, riproponibili tal quale in qualsiasi altro ricorso per cassazione, non essendo mai stato citati in esso né il nome dell'imputato, né il titolo del reato per cui è stato condannato, né tantomeno alcun passaggio della motivazione della sentenza di condanna, con il cui percorso logico il ricorso non si confronta in alcun modo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 20