Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and infounded grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal lacked specificity as it did not address the appellate court's reasoning regarding the severity of the offense. The second ground was rejected as manifestly unfounded because the appellant's claim regarding the calculation of the generic mitigating circumstances and the conversion of arrest to imprisonment contradicted established case law and the internal logic of the sentencing calculation. Consequently, the appeal was dismissed without reaching the merits of the substantive legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 619 c.p.p.: An appeal must specifically address the reasoning of the contested decision; claims regarding calculation errors in sentencing are inadmissible if they contradict the logical progression of the judgment or established jurisprudence on consecutive punishment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVELLO ALBERTO nato a COSENZA il 07/09/1992 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alberto Novello ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - la prima parte del motivo, dedicata al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per difetto del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che il motivo non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha ritenuto che le violazioni alle misure di prescrizione di cui è stato ritenuto responsabile l'imputato abbiano integrato una offesa non tenue per l'orario ed il luogo in cui lo stesso è stato trovato fuori casa, argomento su cui il ricorso non prende posizione; - la seconda parte del motivo, dedicata al trattamento sanzionatorio, ed in particolare alla rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento in appello della continuazione con altra sentenza di condanna già passata in giudicato, è manifestamente infondata, in quanto:
• il giudice di primo grado aveva calcolato la pena nel seguente modo: pena base 1 anno, riduzione per attenuanti generiche: 8 mesi; aumento per la continuazione interna (per l'ipotesi poi stralciata in appello): 9 mesi; • il giudice di appello, riconosciuta la continuazione esterna con fatto già giudicato, ha ricalcolato la pena nel seguente modo: pena base 1 anno, riduzione per attenuanti generiche: 9 mesi; aumento per continuazione esterna: 9 mesi; • il ricorso deduce che la riduzione per attenuanti generiche era stata di quattro mesi in primo grado e diventa di tre mesi in appello, ma la deduzione è manifestamente infondata, perché all'evidenza l'indicazione nella sentenza di appello di mesi 9, anziché mesi 8, quale pena calcolata all'esito della riduzione per le attenuanti generiche è un errore materiale del passaggio intermedio del calcolo, atteso che qualora il giudice di appello avesse realmente determinato la pena a seguito della riduzione per le attenuanti in 9 mesi, poi non avrebbe potuto aumentare neanche di un giorno per la continuazione; la motivazione della sentenza di appello va, pertanto, corretta ex art.619 cod. proc. pen. nel senso che dove è scritto che a seguito della riduzione per le attenuanti generiche la pena inflitta all'imputato è di mesi 9 di reclusione deve leggersi mesi 8 di reclusione;
• il ricorso deduce che la continuazione esterna è stata calcolata trasformando la pena dell'arresto inflitta nella precedente sentenza di condanna nella pena della reclusione, ma la deduzione è manifestamente infondata in quanto in contrasto la giurisprudenza di legittimità che ritiene che, quando "in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione" (...) (Sez.
U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos