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Ordinanza — n. 2568/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of clear waiver of defense rights and inadmissible legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2568/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Palmisani inadmissible due to a lack of unequivocal waiver of defense rights and meritless legal arguments. Although the defense attorney withdrew the appeal, the court held this did not constitute an exercise of the right of defense because the power of renunciation was not explicitly granted in the attorney's mandate. Furthermore, the substantive grounds regarding sentencing limits and the continuation of crimes were rejected as they contradicted the lower court's reasoning or lacked necessary procedural precision.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.p.; Art. 78 cod. pen.: A withdrawal of appeal by a special attorney without explicit authorization in the mandate does not equate to a valid waiver of defense rights, and appeals lacking specific legal grounds or contradicting established procedural facts are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal special attorney mandate waiver of defense rights sentencing limits continuation of crimes motivi di cassazione censure procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.p.
Art. 78 cod. pen.
art. 78 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMISANI GIOVANNI nato a MONOPOLI il 21/12/1964 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; / /7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovanni Palmisani ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che: - il 20 novembre 2024 è pervenuta rinuncia al ricorso firmata dal difensore dell'imputato quale procuratore speciale; - la procura speciale in atti, peraltro, non prevede espressamente il potere di rinuncia all'impugnazione, ma è conferita in modo più generico per tutti gli atti del procedimento; - poiché la rinuncia, però, non costituisce esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, Sentenza n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663), deve ritenersi che, nel caso in esame, manchi la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale; - in ogni caso, i motivi dedotti nel ricorso sono del tutto privi di ragioni in diritto che li sostengano; - infatti, il primo motivo ed il secondo motivo chiedono la rideterminazione della pena indicata nel cumulo della Procura generale di Bari in forza dell'art. 78 cod. pen., che, però, non è la base giuridica in forza del quale è stata calcolata la pena inflitta al ricorrente, ma soltanto un criterio moderatore che, una volta inflitta la pena determinata sulla base delle cornici edittali delle singole fattispecie incriminatrici, impedisce di andare oltre i due limiti massimi del quintuplo della pena più grave e comunque dei 30 anni di reclusione, e, nel caso in esame, è pacifico che non sia stato superato il limite massimo dei 30 anni di reclusione, mentre il ricorso nulla deduce sul se sia stato superato o meno il limite del quintuplo della pena più grave; - il terzo motivo di ricorso, che accenna, senza precisarne i termini, ad una richiesta di rideterminazione della pena in esecuzione per effetto del riconoscimento della continuazione, non si confronta con la parte della motivazione dell'ordinanza impugnata che ha evidenziato che l'istanza di continuazione è inammissibile in quanto già respinta dal giudice della cognizione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis