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Ordinanza — n. 2565/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of defense counsel under 2017 law reform requiring mandatory representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2565/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner filed it personally without a registered defense attorney. Although the appeal challenged a decision regarding restorative remedies, the relevant legal provisions were enacted after August 3, 2017, mandating that all appeals be submitted by qualified counsel. Consequently, the court ruled the filing procedurally invalid and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused or convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless submitted by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense counsel Law 103/2017 reform personal filing prohibition special roll registration court costs and fine procedural defect ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law No. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE DANIEL nato a MILANO il 22/12/1992 avverso l'ordinanza del 09/09/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOda/avvydalle p9,f4i; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; è Ritenuto in fatto e considerato in diritto Daniel Simone ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo in materia di rimedi restitutori ex art. 35 ter I. 26 luglio 1975, n. 354. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.