Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific facts on heating and furniture impact on detainee space.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Molano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Molano argued that his detention conditions were inhumane, claiming the court failed to deduct the space occupied by the radiator and small shelves from the available area. The court rejected these arguments as repetitive and factually unsupported, noting that radiators are wall-mounted and do not reduce walkable space, while the existence and nature of the shelves remained unproven.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of arguments already examined by the lower court without new specific facts, particularly regarding the calculation of usable space in detention cells where fixed fixtures like radiators do not reduce calpestabile surface.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLANO MAURIZIO nato a VERONA il 30/06/1964 avverso l'ordinanza del 18/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Maurizio Molano ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposto nell'unico motivo di ricorso, volto a contestare il giudizio di inesistenza di una condizione di detenzione inumana e degradante con riferimento ad un periodo trascorso dal ricorrente presso la Casa circondariale di Vigevano, sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e la deduzione contenuta in ricorso secondo cui l'ordinanza impugnata non avrebbe scomputato dallo spazio minimo disponibile per ciascun detenuto la superficie del termosifone si scontra con la giurisprudenza di legittimità che ritiene, invece, che "con riferimento al termosifone, si rileva che il ricorrente non ha dedotto nulla in modo specifico circa la incidenza di esso rispetto allo spazio a disposizione considerato anche che, come noto, i caloriferi sono fissati al muro e quindi non diminuiscono la superficie calpestabile ed utilizzabile" (Sez. 1, n. 11561 del 08/02/2024, Musicò, n.nn.), mentre il riferimento alle bilancette non è comprensibile, non spiegandosi in cosa consista questo tipo di arredo, se lo stesso esistesse nella camera di detenzione e se lo stesso fosse infisso al suolo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicemb