Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2563/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific facts and repetition of already examined issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2563/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Lamani Badr inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the request for leniency under Article 34 of the 2000 decree because the defendant remained in Italy without a fixed residence and had prior convictions since 2018. The appellate court found the arguments generic and repetitive, noting the defendant's conscious disregard of the expulsion order.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging the non-application of particular leniency is inadmissible if it merely reiterates facts already examined, lacks specific factual grounds for the requested benefit, or fails to address the recidivism established by prior convictions.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility particular leniency repetitive complaint lack of specific facts expulsion order disregard court costs and fine recidivism consideration inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
Rilevato, inoltre, che la doglianza sul vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANI BADR nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 26/06/2024 del GIUDICE DI PACE di AVEZZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura contenuta nel ricorso di Lamani Badr circa la mancata applicazione dell'art. 34 d. Igs.28 agosto 2000, n. 274, oltre a risolversi in doglianza di fatto, sia reiterativa di un profilo già vagliato dal giudice di merito 7 Mq' nv-iA O PJLttJ SVo ePts t,17.a,fe.C4 rh-Pt Un-D k l;

Il Giudice di pace di Avezzano, invero, ha escluso l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto ai sensi del suddetto art. 34 in ragione del comportamento tenuto dal ricorrente, il quale è rimasto a lungo nel territorio dello Stato, risultando essere senza fissa dimora, ma soprattutto in ragione della sottoposizione ad altri procedimenti terminati con varie condanne fin dal 2018, a riprova della non sporadicità di tale azione. Inoltre, rileva che l'imputato era cosciente dell'esistenza del provvedimento di espulsione e della circostanza di avere un tempo determinato per lasciare il territorio, e, ciò nonostante, decideva di non ottemperarvi.

Rilevato, inoltre, che la doglianza sul vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. è assolutamente generica, non indicandosi le circostanze o situazioni meritevoli di particolare considerazione per la concessione del beneficio, a fronte dei precedenti penali dell'imputato fondanti il riconoscimento nei suoi confronti della recidiva. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.