Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were waived during second instance proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Coviello's appeal inadmissible de plano because he had previously waived liability-related grounds during the second instance. The appellant argued a defect in reasoning regarding responsibility, but the court noted that under the reintroduced plea bargaining system, appeals are limited to specific procedural defects. Since the appellant had explicitly renounced the liability arguments, the court ruled the appeal outside the permissible scope for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals involving plea bargaining, cassation is admissible only for defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the judgment's content; appeals based on waived liability grounds are inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVIELLO LUIGI (CUI 009HH7X) nato il 29/11/1970 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdat9,vv7ò alle rti; udita la relazionesvolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Roma ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Luigi Coviello, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando vizio di motivazione in relazione ai motivi di gravame avanzati in punto di responsabilità.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi appena elencati, avendo invero il suddetto rinunciato ai motivi di appello inerenti alla responsabilità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.