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Ordinanza — n. 2559/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing outside the fifteen-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2559/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed one day after the statutory deadline. The respondent, Pasquale Galdieri, sought review of a supervision court order notified on June 7, 2024, but submitted the petition via PEC on June 23, 2024. The court ruled that the fifteen-day period expires on the day following the deadline, rendering the late filing untimely under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.: A cassation appeal against supervision court orders must be filed within fifteen days of notification, and any filing occurring after this period is strictly inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility supervision court orders fifteen day deadline notification date calculation Code of Criminal Procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
285016); - il termine decorre ex art. 585, comma 2, lett.
Art. 666 cod. proc. pen.
pen., in quanto: - "il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall'art.
Art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
pen., richiamata dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., è quello di quindici giorni, previsto per tutti i provvedimenti in camera di consiglio.
art. 666 cod. proc. pen
pen., in quanto: - "il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 31908 del 11/04/2023, Greco
(Sez. 1, Sentenza n. 31908 del 11/04/2023, Greco, Rv.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALDIERI PASQUALE nato a AVELLINO il 28/05/1974 avverso l'ordinanza del 31/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; Lila a relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pasquale Galdieri ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per essere stato depositato fuori termine ex artt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto: - "il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., è quello di quindici giorni, previsto per tutti i provvedimenti in camera di consiglio. (Sez. 1, Sentenza n. 31908 del 11/04/2023, Greco, Rv. 285016); - il termine decorre ex art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. "dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio"; - nel caso in esame, la notificazione al condannato del provvedimento impugnato è avvenuta il 7 giugno 2024; - il termine di 15 giorni scadeva, pertanto, il 22 giugno 2024, ed il ricorso è stato depositato via p.e.c. il 23 giugno 2024;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dic