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Ordinanza — n. 2558/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding probation violation and alcohol dependency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2558/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds for review. The appellant failed to address the tribunal's findings on post-probation crimes, unresolved alcohol dependency, and the need for specialized violence offender treatment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for review are not specific and do not logically correspond to the contested decision's reasoning.

Parole chiave

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lack of specific grounds cassation appeal inadmissibility probation violation alcohol dependency specialized treatment plan verosimiglianza dei motivi d'asilo inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARRITZU ALESSIO nato a CAGLIARI il 20/07/1989 avverso l'ordinanza del 02/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alessio Sarritzu ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non è conferente con il percorso logico del provvedimento impugnato, che ha respinto la istanza di affidamento in prova valorizzando la circostanza che il condannato ha commesso reati dopo una precedente espiazione in affidamento in prova che quindi non ha eliso la sua pericolosità, non ha affrontato con impegno risolutivo la dipendenza da assunzione di alcool da cui è affetto, non ha avviato un percorso specialistico per gli autori di reati di violenza alla persona, argomenti tutti su cui il ricorso non prende posizione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre