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Ordinanza — n. 2557/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding hygiene supplies in prison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2557/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Domenico Gallico inadmissible due to a complete lack of specific grounds. The court noted that the appeal challenged an order reminding the detainee that shower gel could replace soap and rejected the claim about insufficient scrub sponges as a mere conjecture without concrete evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal for cassation must contain specific grounds; a generic challenge to the reasoning of a lower court order, particularly when based on unsubstantiated conjectures rather than concrete facts, renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal prison hygiene supplies conjectural evidence cassation procedure procedural costs detention conditions motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 31/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Domenico Gallico ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che non prende posizione sulla motivazione dell'ordinanza impugnata che ha ricordato al detenuto che, per l'igiene personale, il bagnoschiuma può essere sostituto dal sapone e che la dedotta insufficienza della fornitura mensile del numero di spugne ruvide per la pulizia dei piatti si fonda su una affermazione congetturale priva di riscontri concreti: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2