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Ordinanza — n. 2556/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting evidence re-evaluation and raising new mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2556/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding knife possession and requested the benefit of particular leniency under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these grounds because appellate courts cannot re-evaluate evidence in the cassation phase and new mitigation arguments must have been raised in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible if it requests a re-evaluation of evidence or raises new grounds for leniency not deduced in the appeal, as cassation serves only to verify the logical and legal structure of the motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence re-evaluation prohibition particular leniency requirement new grounds in appeal procedural costs and fine censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.
pen., incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTGIU DARIO nato a SASSARI il 23/08/1990 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Dario Sotgiu ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è inammissibile, in quanto: - la prima parte del motivo consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità per il porto del coltello fuori della propria abitazione, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori; - la seconda parte del motivo, relativa alla mancata concessione del beneficio della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui "il ricorso è inammissibile se è proposto (...), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello".

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 d