Cassation court dismisses appeal against expulsion order due to lack of admissibility and factual errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenges raised were merely complaints on facts rather than legal errors. The detainee argued for annulment based on violations of the Immigration Act and lack of reasoning, but the lower court had already properly assessed these grounds. The court emphasized that the expulsion measure is an administrative alternative to detention requiring strict adherence to statutory conditions, which were met in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16, comma quinto, del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when challenges consist solely of factual complaints or repeat issues already decided by the lower court, as the expulsion of a detained foreigner is an administrative measure subject to strict legal conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELGHITH MOHAMED nato il 19/12/1985 avverso l'ordinanza del 09/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Premesso che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Trento ha rigettato l'opposizione proposta dal detenuto Belghith Mohamed avverso il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato emesso il 24.01.2024 dal Magistrato di sorveglianza e che avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 19 d.
Igs. 25 luglio 1998, n.286 e vizio di motivazione. Ritenuto che le censure dedotte, oltre a non essere consentite in sede di legittimità, essendo costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale con l'ordinanza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - il ricorrente deve espiare una pena inferiore ad anni due di reclusione; - la condanna non riguarda delitti ostativi all'espulsione; - Belghith Mohamed è un cittadino tunisino identificato, irregolare sul territorio dello Stato; - in Italia non risultano esserci parenti prossimi se non un lontano cugino; - non è possibile per il Tribunale compiere altre valutazioni di tipo discrezionale riguardo al ricorrere di tutti i presupposti di legge per l'espulsione.
Rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma quinto, del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge, che nel caso risultano ricorrenti (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175;
Sez. 1, n. 17255 del 17/03/2008, Lagji, Rv. 239623). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dice