Italian court dismisses appeal for inadmissible prison grievance lacking legal standing under Art. 666 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Giuseppe Falsone's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the grievance regarding the denial of rosemary for medicinal purposes lacked legal standing because no subjective right existed under the relevant 1975 law. Since the arguments merely repeated issues already resolved in the original decision, the appeal was rejected as manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666 comma 2 c.p.p.; Art. 32 Cost.: An appeal against a decision declaring a prison grievance inadmissible is itself inadmissible if the grievance lacks a subjective right and the arguments are merely reproductive of previously examined points.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSONE GIUSEPPE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 28/08/1970 avverso il decreto del 12/10/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Falsone, relative al vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto e alla violazione dell'art. 32 Cost., sono manifestamente infondate. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal decreto impugnato.
In esso, invero, si evidenzia che l'istanza presentata dal ricorrente appare manifestamente infondata ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen, per difetto delle condizioni di legge dal momento che non ricorre ictu °cui/ la condizione dell'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla I. 26 luglio 1975, n. 354 e in particolare dell'art. 11, non sussistendo un diritto soggettivo del detenuto all'acquisto di sommità fiorite di timo per curarsi, peraltro con valenza solo fitoterapica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.