Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal standing and failure to meet statutory conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Giuseppe Falsone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the grievances regarding the refusal of a medication blister pack were manifestly unfounded and merely reproduced arguments already adequately examined in the original decision. Consequently, the appeal was rejected because the applicant failed to demonstrate the necessary legal conditions for challenging the administrative inaction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 11, I. 26 luglio 1975, n. 354: An appeal is inadmissible if the applicant fails to meet statutory conditions for challenging administrative inaction, such as proving non-compliance with specific legal provisions regarding the delivery of prescribed medication.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSONE GIUSEPPE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 28/08/1970 avverso il decreto del 12/10/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Falsone, relative al vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto e alla violazione dell'art. 32 Cost., perché manifestamente infondate. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal decreto impugnato. In esso, invero, si evidenzia che l'istanza presentata dal ricorrente appare manifestamente infondata ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen, per difetto delle condizioni di legge dal momento che non ricorre ictu ocu/i la condizione della inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla I. 26 luglio 1975, n. 354 e in particolare dell'art.
11. A tale riguardo si rileva che la mancata consegna del bugiardino pretesa ininfluente, poiché risulta difficile pensare che il ricorrente non conosca gli effetti di un farmaco che per lungo tempo ha preteso gli venisse consegnato e che, in ogni caso, gli deve essere stato prescritto con indicazione delle modalità di assunzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.