Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2550/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to progressive res judicata barring prescription after partial annulment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2550/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in considering a prior conviction for recidiva after the crime's commission date, which would have prevented prescription. However, the court held that a partial annulment rendering the liability finding definitive does not restart the prescription period for aggravating circumstances like recidiva. Consequently, the prescription period had already expired before the annulment decision, making the appeal inadmissible under the principle of progressive res judicata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, cod. pen.; The principle of progressive res judicata precludes the running of prescription after a partial annulment that has rendered the finding of liability definitive, even if the aggravating circumstance was not fully applied.

Parole chiave

Generato dall'IA
progressive res judicata prescription period partial annulment recidiva specifica inadmissible appeal aggravating circumstance Cassa delle ammende recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157, comma 2, cod. pen.
Art. 161, cod. pen.
281316); - nel caso in esame la pronuncia di annullamento parziale, che ha reso definito l'accertamento di responsabilità, risale al 19 dicembre 2022, mentre il termine di prescrizione del reato, è maturato, per effetto dell'aumento della metà per le cause interruttive di cui all'art. 161, ultimo comma, cod.
Sez. 3, Sentenza n. 7302 del 17/05/1994, Pietra
Sez. 5, Sentenza n. 22781 del 30/03/2021, Riviello
il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva reiterata), il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento" (Sez. 5, Sentenza n. 22781 del 30/03/2021, Riviello, Rv.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 7302 del 17/05/1994, Pietra
Sez. 5, Sentenza n. 22781 del 30/03/2021, Riviello
il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva reiterata), il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento" (Sez. 5, Sentenza n. 22781 del 30/03/2021, Riviello, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASUCCI RODOLFO nato a ANDRIA il 11/04/1984 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Rodolfo Casucci ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che: - il ricorso deduce che, per sostenere l'esistenza della recidiva, il giudice del rinvio ha preso in considerazione condanne passate in giudicato successivamente alla data di commissione del reato oggetto di giudizio (che è il 11 novembre 2010), in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che risale a Sez. 3, Sentenza n. 7302 del 17/05/1994, Pietra, Rv. 198204, secondo cui "perché possa configurarsi la recidiva, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile, non essendo sufficiente che esso giunga a definitiva consumazione dopo tale momento.

All'uopo è sufficiente che anche una minima parte del nuovo reato sia eseguito dopo la sentenza irrevocabile di condanna", e, nel caso in esame, alla data di commissione del reato era passata in giudicato soltanto una condanna per furto (la condanna del Tribunale di Trani del 5 marzo 2008, irrevocabile il 20 gennaio 2010); - l'argomento è inammissibile, perché in ogni caso la preesistenza della condanna del Tribunale di Trani del 5 marzo 2008 rende il reato in esame aggravato ai sensi dell'art. 99, comma 3, cod. pen., per l'esistenza della recidiva specifica ed infraquinquennale; - l'esistenza della recidiva specifica ed infraquinquennale comporta che alla data della decisione della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, n. 5758 del 19/12/2022, dep. 2023, che, accogliendo il solo motivo sulla recidiva, ha reso definitivo l'accertamento di responsabilità, il reato non era ancora prescritto; - infatti, "in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva reiterata), il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento" (Sez. 5, Sentenza n. 22781 del 30/03/2021, Riviello, Rv. 281316); - nel caso in esame la pronuncia di annullamento parziale, che ha reso definito l'accertamento di responsabilità, risale al 19 dicembre 2022, mentre il termine di prescrizione del reato, è maturato, per effetto dell'aumento della metà per le cause interruttive di cui all'art. 161, ultimo comma, cod. pen., soltanto il 10 marzo 2024; - ne consegue che il ricorso, che deduce soltanto il motivo sulla corretta qualificazione della recidiva con le conseguenze in punto di prescrizione (non essendo stato applicato aumento di pena per la recidiva, che è stata bilanciata con le attenuanti), è inammissibile, perché per i principi del giudicato progressivo, la prescrizione non corre dopo una sentenza di annullamento parziale che ha reso definitivo l'accertamento di responsabilità;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così