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Ordinanza — n. 2549/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting re-evaluation of evidence in a preventive measure liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2549/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of evidentiary evidence regarding liability for violating preventive measure prescriptions. The appellant argued for a new assessment of evidence, while the court maintained that such re-evaluation belongs exclusively to the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it improperly attempted to substitute the appellate court's role with a factual re-examination rather than a legal review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation court's review is limited to the logical and legal structure of the motivation, prohibiting any re-evaluation of the gravity, precision, or concordance of evidence which constitutes an appreciation reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of evidence preventive measure liability judicial review limits appellate court jurisdiction censura costituzionale censura dell'apprezzamento delle prove obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata
273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO PASQUALE nato a AUGUSTA il 11/09/1976 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Pasquale Corrado ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è inammissibile, perché consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabilità per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembr