Cassation court dismisses appeal against parole denial due to wife's false accusations and lack of rehabilitation progress.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rosamilia Felice inadmissible, upholding the lower court's rejection of her early release claim. The applicant argued violations of specific legal articles regarding parole procedures, but the court found her arguments to be manifestly unfounded and repetitive of issues already correctly addressed by the Tribunal of Surveillance in Naples. The decision relied on the wife's contradictory and untrustworthy testimony about domestic violence, which the court deemed motivated by fear of repercussions, alongside the applicant's continued deviant behavior indicating a lack of effective rehabilitation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354; Artt. 392 bis e ss. cod. proc. pen.: An appeal challenging a parole denial is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, repetitive of previously rejected arguments, and based on evidence such as contradictory witness statements that undermine the applicant's credibility and rehabilitation record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSAMILIA FELICE nato a TEORA il 19/02/1950 avverso l'ordinanza del 11/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Felice Rosamilia - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione all'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 e degli artt. 392 bis e ss. cod. proc. pen. - sono manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, nel rigettare il reclamo in tema di liberazione anticipata.
Invero, nell'ordinanza impugnata si evidenzia che: - il periodo preso in esame, trascorso in regime di detenzione domiciliare, si accompagna all'elemento fortemente negativo delle dichiarazioni rese ai carabinieri dalla moglie del ricorrente, la quale riferiva di essere stata violentemente aggredita per futili motivi dal marito anche alla presenza dei figli; - il successivo atteggiamento di smentita della moglie è dettato dal timore di subire ripercussioni e, di conseguenza, non sembra attendibile; - la condotta tenuta dal ricorrente è così grave da inficiare anche i semestri antecedenti in quanto rivelatrice della carenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione, deponendo per la perseveranza nelle pregresse logiche devianti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si contestano tali argomentazioni, in particolare la ritenuta gravità e l'estensione ai semestri antecedenti - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.