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Ordinanza — n. 2547/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding procedural preclusion and new facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2547/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments lacked the required specificity to challenge the lower court's decision. The appellant contested the rejection of a continuance request, arguing that a new criminal conviction should justify re-examining an issue already excluded by a prior execution order. The court ruled that since the core legal question was already resolved and the new conviction was not addressed in the appeal, the request failed to meet procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically address the logical path of the contested decision or if it attempts to re-litigate issues already precluded by prior procedural rulings, even when new convictions exist.

Parole chiave

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procedural preclusion lack of specificity continuance request new criminal conviction execution order cassation inadmissibility single criminal intent abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha evidenziato che la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze sub 1) e 2) da un lato (due reati di cui all'art. 73 d.p.r.
Art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
e quelli della sentenza sub 4) dall'altro (una condotta di cui all'art. 74 dello stesso decreto ed altre di cui all'art.
Art. 385 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
art. 385 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPIRI GIANLUCA ANTONIO nato a TORINO il 05/07/1975 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Gianluca Spiri ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, dedicato a contestare il rigetto dell'istanza di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., sono del tutto privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha evidenziato che la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze sub 1) e 2) da un lato (due reati di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) e quelli della sentenza sub 4) dall'altro (una condotta di cui all'art. 74 dello stesso decreto ed altre di cui all'art.

73) era già stata esclusa con precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione, e che sussiste una preclusione processuale a poter riproporre la medesima istanza, mentre il novum che ha giustificato la riproposizione dell'istanza e che è costituito dall'intervento di una ulteriore sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., non oggetto della precedente ordinanza, neanche viene affrontato in ricorso, dedicato interamente a contestare la mancata individuazione di una unica volizione criminale tra i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e di partecipazione all'associazione finalizzata alla commissione di reati di spaccio, che però era già stata esclusa dalla precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione e che non poteva, pertanto, essere rivalutata nell'incidente di esecuzione in esito al quale è stata emessa l'ordinanza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 d