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Ordinanza — n. 2545/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentencing dismissed as inadmissible for non-meritorious grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2545/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Petecchia and Grasso inadmissible de plano. The appellants argued for non-prosecution and prescription issues, but the court noted that post-2017 law limits cassation reviews to the formation of will, prosecutor consent, and divergent content. Since the alleged prescription occurred after the plea ratification and the immobility argument was unfounded, the appeals were rejected.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In appeals for plea bargaining, cassation appeals are admissible only regarding the formation of will, prosecutor consent, and divergent content, excluding substantive grounds like prescription or immobility.

Parole chiave

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plea bargaining appeals cassation admissibility prescription defense non-prosecution grounds procedural immobility rinuncia a pretese di salario validità della clausola arbitrale clausola di coscienza

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., nei confronti di Corrado Petecchia ed Emanuele Grasso, i quali, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando, il primo, il mancato approfondimento di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
Art. 344-bis cod. proc. pen.
pen., e, il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 344-bis cod.
Art. 2, comma 3 I. 134 del 2021
pen e alla norma transitoria di cui all'art. 2, comma 3 I. 134 del 2021, nonché alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto decorso della prescrizione.
Legge n. 103 del 2017
(introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. pen
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., nei confronti di Corrado Petecchia ed Emanuele Grasso, i quali, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando, il primo, il mancato approfondimento di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PETECCHIA CORRADO nato il 08/01/1971 GRASSO EMANUELE nato a FOGGIA il 29/08/1986 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdalavv o alle 1>‘-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Bari ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Corrado Petecchia ed Emanuele Grasso, i quali, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando, il primo, il mancato approfondimento di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e, il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 344-bis cod. proc. pen e alla norma transitoria di cui all'art. 2, comma 3 I. 134 del 2021, nonché alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto decorso della prescrizione.

Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che i motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti non rientrano fra i casi appena elencati, considerato, tra l'altro, che la dedotta prescrizione sarebbe maturata dopo l'emissione della sentenza che ha ratificato il concordato e che è manifestamente infondato il rilievo sulla retroattività della disciplina dell'improcedibilità, esclusa dalla stessa norma transitoria citata.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre