Cassation appeal dismissed for lack of merit regarding alleged lack of reasoning on leniency benefit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant claimed the lower court failed to provide reasoning for denying the benefit of particular leniency under Article 131-bis of the Criminal Code. The court found the appeal manifestly unfounded because the appellate judgment explicitly addressed the denial based on the habitual nature of the behavior and prior convictions for violence and weapon carrying.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 699 cod. pen.: The court must explicitly address the denial of particular leniency by linking it to the habitual nature of the conduct and prior convictions, which constitutes a valid and sufficient response to the appellant's claim.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATELLA LUIGI nato a SALERNO il 25/07/1990 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Luigi Natella ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sia manifestamente infondato, in quanto esso deduce una asserita mancanza della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nella sentenza impugnata si rinviene la risposta al motivo di appello relativo alla mancata concessione del beneficio della particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che è stato escluso per la abitualità del comportamento derivante dall'esistenza di plurime precedenti condanne per fatti di violenza alla persona e porto di arma, che il giudice di appello ha ritenuto contenere caratteri fondamentali comuni con quello di cui all'art. 699 cod. pen. oggetto del giudizio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2