Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding non-punishability and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Mazzocchi's appeal inadmissible due to a failure to meet the statutory requirement of specific grounds for review. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis and mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the court found these arguments lacked the necessary specificity and logical critique of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation must contain specific and reasoned grounds for review; generic requests to re-evaluate facts or apply different legal provisions without critiquing the lower court's logic are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCHI GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/05/1980 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Giovanni Mazzocchi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto: - il primo motivo, dedicato alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che non formula una critica argomentata al percorso logico del provvedimento impugnato che ha ritenuto non concedibile il beneficio per l'offesa non tenute conseguente alle particolarità del coltello detenuto e del contesto in cui ne avveniva il porto, argomento su cui il ricorso non prende posizione; - il secondo motivo, dedicato alle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è, a sua volta, privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che nella sentenza impugnata il diniego delle attenuanti generiche risulta motivato con il riferimento operato dai giudici del merito ai consistenti precedenti penali da cui è gravato l'imputato e, quindi, ad un parametro che trovano in effetti aggancio normativo nell'art. 133 cod. pen., e che il ricorso insiste per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999:
Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il