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Ordinanza — n. 2539/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding renewal of trial and evidence re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2539/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Paolo De Santis inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. De Santis argued that the appellate court violated procedural rules by refusing to renew the trial and re-evaluating evidence regarding the carrying of a weapon. The court rejected these claims, noting that the appellate decision relied on the same evidence as the first instance and involved a mere legal reclassification rather than a factual reassessment, which does not mandate a trial renewal.

Regesto Legislator

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Art. 533, 603, 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the appellate court reformulates the first-instance acquittal based solely on a different legal qualification of the facts without re-evaluating the evidence or requiring a renewal of the trial.

Parole chiave

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inadmissibility appeal renewal of trial legal qualification evidence re-evaluation procedural violation ricorso straordinario per nullità porto abusivo di armi imbarcazioni da diporto

Disposizioni normative citate

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Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 603 cod. proc. pen.
Invero, con riferimento al primo motivo la Corte di appello di Ancona nella sentenza impugnata evidenzia che, trattandosi di mera diversa qualificazione z,h 4'19 giuridica del r'e-à-fòé non di diversa valutazione della prova dichiarativa, non è necessario procedere alla rinnovazione ex art. 603 cod.
Art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.
per la mancata rinnovazione del dibattimento e dell'art. 606, co.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 603 cod. proc. pen
Invero, con riferimento al primo motivo la Corte di appello di Ancona nella sentenza impugnata evidenzia che, trattandosi di mera diversa qualificazione z,h 4'19 giuridica del r'e-à-fòé non di diversa valutazione della prova dichiarativa, non è necessario procedere alla rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. VI, n. 12397 del 27/02/2018, Gagliano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PAOLO nato a ASCOLI PICENO il 06/08/1957 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Paolo De Santis - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 533 e 603 cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione del dibattimento e dell'art. 606, co. 1, lett.

e) cod. proc. pen. - non sono consentite in sede di legittimità, oltre ad essere manifestamente infondate. Invero, con riferimento al primo motivo la Corte di appello di Ancona nella sentenza impugnata evidenzia che, trattandosi di mera diversa qualificazione z,h 4'19 giuridica del r'e-à-fòé non di diversa valutazione della prova dichiarativa, non è necessario procedere alla rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. A tal fine, è utile richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di rinnovazione del dibattimento, il giudice d'appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado per effetto della diversa qualificazione giuridica del fatto, non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria ove la sua decisione si sia fondata sul medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado e senza che vi sia stata una difforme valutazione della prova dichiarativa (Sez.

VI, n. 12397 del 27/02/2018, Gagliano, Rv.272545). La Corte giustifica la conclusione cui giunge osservando che nella vicenda di cui trattasi il porto dell'arma era privo di giustificato motivo poiché, essendo stata estratta dall'auto nel momento più acceso della discussione, ben poteva essere utilizzata per l'offesa della persona. Inoltre, pur volendo considerare credibile quanto dichiarato dal ricorrente (ovvero che si serviva di tale arnese per tagliare arbusti e rovi che ostruivano il passaggio in montagna), ciò non legittima il De Santis a girare sempre, in ogni momento con l'oggetto atto ad offendere.

La seconda doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto volta a sollecitare una rilettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 di