Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel representation post-2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant after the 2017 legislative reform. The appellant argued for personal filing rights, but the law now mandates representation by a registered defense counsel for all appeals post-August 2017. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible as they must be signed by a registered defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI FAUSTO nato a FILETTO il 15/07/1965 avverso l'ordinanza del 07/06/2024 del TRIB. LIBERTA di CHIETIda so alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Fausto Antonucci ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Chieti ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 15.5.2024 dal G.I.P. del Tribunale di Chieti. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.