Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to factual complaints and lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Petrone's appeal against the Rome Supervision Tribunal's order inadmissible. Petrone argued for the revocation of his house arrest measure, citing violations of law and flaws in reasoning, while the Tribunal emphasized his recent criminal conduct and social danger. The court rejected these claims as mere factual disputes and repetitive arguments already properly addressed by the lower tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must present new grounds of law or fact; complaints limited to factual disputes or repetition of previously examined issues are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 13/01/1972 avverso l'ordinanza del 21/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Petrone - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di revoca della misura di sicurezza della casa lavoro - non sono consentite in sede di legittimità, in quanto doglianze in fatto, oltre ad essere manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Roma, nel rigettare il reclamo avverso l'applicazione della misura di sicurezza della casa lavoro. Invero, detto Tribunale osserva che le condotte criminose poste in essere recentemente dal ricorrente - il quale, dopo essere stato sorpreso alla guida di un autoveicolo senza patente, ha proseguito in un atteggiamento illegale, assumendo una condotta offensiva nei confronti degli operanti ed ha, successivamente, chiesto aiuto a soggetti pregiudicati della zona - dimostrano l'attualità della pericolosità sociale del soggetto che ha dimostrato una persistente capacità di allacciare legami con ambienti criminali e di aver una propensione al mancato rispetto delle regole.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.