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Ordinanza — n. 2535/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are inadmissible for cassation review under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Adelfio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court rejected the claims because the first ground sought a re-evaluation of evidence, the second contradicted established case law regarding habitual behavior, and the third lacked specific motivation. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the underlying conviction.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; requests for re-evaluation of evidence or arguments lacking specific motivation are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds specific motivation habitual behavior procedural law recidiva nell'infrazione attenuazione della pena ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 14073 del 05/03/2024
per tutte, Sez. 4, Sentenza n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019
Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016
276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADELFIO FRANCESCO nato a PALERMO il 10/12/1982 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Francesco Adelfio ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto: - il primo motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio sull'esistenza delle violazioni alle prescrizioni della misura di prevenzione per cui è stato condannato il ricorrente; - il secondo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui "in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente" (cfr. per tutte, Sez. 4, Sentenza n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175); - il terzo motivo è privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha fondato il diniego delle attenuanti generiche sull'esistenza in certificato penale della condanna per numerosi reati di elevata gravità, quali furti e rapine; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5