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Ordinanza — n. 2534/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding revocation of probation order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2534/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Daniele Panozzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court found the defendant's arguments regarding the revocation of his probation order and its retroactive effect to be manifestly unfounded and repetitive. The court upheld the decision based on the defendant's continued involvement in serious crimes and failure to demonstrate genuine reintegration efforts.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal must be declared inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded and merely repetitive of arguments already addressed in the contested order.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds probation revocation procedural costs reintegration failure pericolo di reiterazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANOZZO DANIELE nato a VICENZA il 25/05/1974 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Daniele Panozzo - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla revoca dell'ordinanza di ammissione all'affidamento, nonché alla decorrenza ex tunc della stessa, sono manifestamente infondate, oltre che reiterative di profili già affrontati nell'ordinanza impugnata.

Invero, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti in quella sede, osserva che: - il condannato, sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale in relazione a pena comminata per reati di ricettazione e riciclaggio accertati il 2.11.15, non ha dato prova di una fattiva partecipazione all'opera di rieducazione, tenuto conto del suo coinvolgimento in un recente procedimento della Procura presso il Tribunale di Padova in ordine a reati di furto aggravato e riciclaggio, commessi dal maggio 2023 sino al novembre 2023, esitato con applicazione nei suoi confronti della misura cautelare dell'obbligo di dimora; - tale coinvolgimento è indicativo della perdurante attività illecita svolta, peraltro con ruolo apicale e proprio nel medesimo contesto che lo aveva già visto condannato per i fatti in espiazione; - nonostante lo svolgimento di attività lavorativa e la misura alternativa in corso, Panozzo ha continuato ad operare con indubbia professionalità nel mercato illecito, a riprova della sua spiccata pericolosità specifica; - la condotta tenuta è dimostrativa del fatto che il condannato non si è mai allontanato da determinate logiche delinquenziali, dando così vita al rischio concreto di reiterazione di condotte illecite del medesimo tipo; - le ragioni della revoca e il breve periodo trascorso in misura alternativa alla detenzione giustificano la revoca ex tunc della stessa.

Osservato, pertanto, che il ricorso - che genericamente contesta dette argomentazioni - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicemb