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Ordinanza — n. 2533/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and failure to identify manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2533/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments lacked legal grounds and failed to demonstrate manifest illogicality or contradiction in the lower court's reasoning. The appellant challenged the revocation of a probationary placement, citing recent violations and a lack of contact information, but the court found the lower court's comprehensive assessment of the defendant's behavior sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal against a decision revoking a probationary placement is inadmissible if the grounds do not identify manifest illogicality or contradiction in the reasoning, as the lower court's comprehensive evaluation of the defendant's conduct during the trial period constitutes a valid legal basis for revocation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility probationary placement revocation manifest illogicality requirement legal grounds absence procedural costs award permesso di dimora scaduto revoca della qualità di rifugiato revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH ERCOLE nato a BARI il 04/03/1959 avverso l'ordinanza del 25/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Ercole Hudorovic ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che, evidenziando che il condannato dopo pochi giorni dall'inizio della misura è stato segnalato per aver commesso due violazioni alle prescrizioni dell'affidamento (non veniva trovato in casa), e che i comportamenti ulteriori del condannato di non voler fornire un proprio recapito telefonico alle forze di polizia deputate al controllo e di non documentare una attività lavorativa lecita rivelano la mancanza di serietà dello stesso nell'affrontare il percorso della misura alternativa, l'ordinanza impugnata non si è limitata a constatare la esistenza della violazione, ma ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova - dimostrante la mancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della prosecuzione dell'affidamento - che la difesa del ricorrente ha chiesto con l'odierno ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicem