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Ordinanza — n. 2532/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered Cassation defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2532/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Federico Torelli inadmissible de plano. The appellant personally submitted the petition without the required signature of a defense attorney registered in the Cassation's special roll. Consequently, the court ruled that the appeal violated the mandatory procedural requirement of Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.; A criminal appeal is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense attorney roll Art. 613 c.p.p. de plano dismissal procedural formalities diritto a un difensore difesa obbligatoria prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORELLI FEDERICO nato il 24/09/1968 avverso l'ordinanza del 29/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Federico Torelli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2024.