Cassation court dismisses appeal against detention regime extension due to lack of admissibility regarding procedural vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Vottari inadmissible, upholding the lower court's rejection of his claim to extend his special detention regime. Vottari argued that the trial court failed to properly assess his continued criminal ties to the 'Ndrangheta organization, yet the court found sufficient evidence of his high-ranking role and lack of repentance. Consequently, the appeal was rejected as procedurally flawed, and Vottari was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against detention regime extensions are inadmissible if they rely on non-justiciable procedural vices or fail to meet the specific evidentiary threshold for probable criminal connections required by the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOTTARI FRANCESCO nato a LOCRI il 16/07/1971 avverso l'ordinanza del 21/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Francesco Vottari, detenuto in regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.
Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Vottari - altresì supportato da memoria difensiva successivamente depositata - che ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 41 bis ord. pen. e vizio di motivazione in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento. Rilevato che lo stesso difensore ha invocato la trattazione in udienza pubblica, non possibile per il tipo di ricorso, per il quale è sempre prevista l'udienza camerale non partecipata.
Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (si veda Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che il Tribunale ha sufficientemente motivato al riguardo, richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo quale elemento di vertice all'interno della 'ndrangheta e segnatamente della cosca Vottari "Frunzu", storicamente alleata con la cosca Pelle "Vancheddu", protagonista, con la contrapposta cosca "Nirta-Strangio", della faida che provocò due stragi nel 2006 e nel 2007, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerati i gravi delitti commessi anche recentemente dai membri della sua famiglia, oltre che da quelli di Maria Pelle, sua moglie, figlia del capo storico della cosca dei Pelle "Gambazza", c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti, come emergente dalla serie di indagini e di procedimenti riguardanti membri della famiglia Vottari e Pelle, condannati per traffico internazionale di stupefacenti, d) )/( t l'assenza di resipiscenza da parte di Vottari, che non risulta avere posto in essere comportamenti tali da farne ipotizzare un distacco dal clan di riferimento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente si risolve in una serie di vizi motivazionali non deducibili in questa sede, in cui si può denunciare la sola violazione di legge - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i