Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merit issues already decided and generic mitigating circumstances denied.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying Article 76 of Law 159/2011 regarding legal aid and in denying generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the first issue was a matter of fact already fully reasoned by the appellate court, while the second lacked sufficient factual basis given the appellant's criminal record and lack of cooperation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 comma 4 d.lgs. 159/2011; Art. 62-bis c.p.: The appeal is inadmissible when it re-raises matters of fact already decided with sufficient reasoning, and generic mitigating circumstances are denied due to the absence of positive elements justifying leniency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDORELLI SANTO nato a CATANIA il 19/09/1979 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania, con la quale Santo Condorelli veniva condannato alla pena di mesi tre di arresto poiché, assoggettato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non ottemperava nel termine fissato dal Tribunale al versamento della cauzione, né offriva le garanzie sostitutive previste dalla legge.
Rilevato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, con il secondo motivo, violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile, giacché ripropone una questione di merito già prospettata in sede di gravame, in ordine alla quale il giudice a quo ha reso compiuta e pertinente motivazione, ritenendo che, pure a volere accedere alla tesi difensiva secondo cui il ricorrente sarebbe stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di cui non risulta prodotta alcuna documentazione, questa circostanza, in ogni caso, sarebbe inidonea a provare l'impossibilità di effettuare il versamento prescritto.
Evidenzia a tale riguardo la sentenza impugnata che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, di cui cita Sez. 2, n. 33530 del 17/05/2012, Di Noto, Rv. 253134, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non fornisce automaticamente la prova dello stato di indigenza, atteso che il beneficio, sempre suscettibile di revoca, viene concesso sulla base di una dichiarazione sostitutiva di certificazione proveniente dalla parte interessata. Osservato che anche il secondo motivo di doglianza risulta inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, contrariamente affermato dalla difesa, il diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. si fonda nel caso in esame su una sufficiente e non illogica argomentazione.
Facendosi, invero, leva, oltre che sul curriculum criminale dell'istante, anche sull'atteggiamento di totale inerzia assunto dallo stesso rispetto al procedimento a suo carico; e ritenendosi, pertanto, insussistente alcun elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. i /// Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5