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Ordinanza — n. 2527/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lawyer was not registered in the special Cassation barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2527/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the representing lawyer was not registered in the special barroll of the Court of Cassation. The appellant, Mohcine Jahoui, had converted an appeal into a cassation request under Article 568, paragraph 5, of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the request must be signed by a qualified defender to avoid inadmissibility under Article 613, paragraph 1, of the same code.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation request is inadmissible if not signed by a lawyer registered in the special barroll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special barroll registration Code of Criminal Procedure qualified defender requirement procedural defect dismissal difetto di legittimazione del ministero pubblico spese di gratuito patrocinio diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen., incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", mentre nel caso in esame l'avv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAHOUI MOHCINE nato il 16/04/1985 avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAyFo avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mohcine Jahoui ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che l'appello, convertito in ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione", mentre nel caso in esame l'avv.

Oscar Galvano, da ricerca effettuata sul sito del Consiglio nazionale forense, non risulta iscritto a tale albo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2024