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Ordinanza — n. 2526/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals claiming illogical reasoning regarding a single criminal design in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2526/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Francesco Gualtieri and Salvatore Abruzzo inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued that the execution judge erred by failing to recognize a single criminal design linking their assistance in Falcone's disappearance to their later participation in a rival mafia group. The court rejected this, noting that the lower court's finding of a personal friendship breaking down into opposing factions occurred during the disappearance, not before, and thus the specific request for a single criminal design was not supported by the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals alleging illogical reasoning in execution proceedings are inadmissible when the factual findings regarding the timeline of criminal intent and group dynamics are clearly established in the prior judgment and do not manifestly contradict the text of the decision.

Parole chiave

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single criminal design execution proceedings mafia participation illogical reasoning inadmissible appeal criminal intent timeline factual findings partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
art. 416-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUALTIERI FRANCESCO nato a CATANZARO il 19/10/1980 ABBRUZZO SALVATORE nato a CATANZARO il 05/07/1977 avverso l'ordinanza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Francesco Gualtieri e Salvatore Abruzzo ricorrono per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nell'unico motivo dei due ricorsi, tra di loro sovrapponibili perché strutturati sulla base dello stesso percorso logico, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto denunciano l'esistenza di una manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata che non emerge dal testo del provvedimento impugnato né dalle pronunce di cognizione che i ricorsi richiamano; - il giudice dell'esecuzione è, infatti, tenuto a valutare l'istanza di riconoscimento della continuazione in executivis sulla base di quanto accertato nelle sentenze di cognizione (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264); - è, pertanto, corretto il riferimento contenuto nell'ordinanza impugnata a quanto accertato dalla sentenza di cognizione che ha condannato gli imputati per il favoreggiamento della latitanza di Massimiliano Falcone, perché in quella sentenza il Tribunale di Catanzaro, oltre ad escludere la finalità di agevolazione mafiosa, ha scritto espressamente che gli imputati erano legati a Falcone da rapporti di amicizia e di natura personale, e che non vi è prova che durante la latitanza essi abbiano veicolato direttive della cosca o che la loro attività si sia risolta in aiuto alla cosca; - entrambi i ricorsi deducono che, nonostante l'esclusione della aggravante, l'unico disegno criminoso vi sarebbe stato, perché il favoreggiamento della latitanza di Falcone fu strumentale all'affermazione della cosca Catarisano, per la cui partecipazione i ricorrenti furono poi successivamente condannati, ma non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che non ha valutato favorevolmente questa deduzione, atteso che la stessa sentenza del Tribunale di Catanzaro afferma a pag. 5 che ad un certo punto della latitanza si verificò una violenta frattura tra i membri della cosca, dimostrata anche dalla circostanza che Gualtieri ed Abbruzzo "in un primo momento strettamente legati a Falcone, tanto da costituire una sorta di linea di contatto tra quest'ultimo e la moglie per tutto il periodo della latitanza e successivamente sospettati dalla stessa Gallelli di essere coinvolti nell'uccisione del marito, essendo stati tra gli ultimi a vederlo in vita.

Vi sono, inoltre, elementi ulteriori concreti da cui desumere che i predetti Abbruzzo e Gualtieri ad un certo punto sono entrati a far parte di un gruppo criminale contrapposto a quello costituito dai loro originari sodali, ossia tra gli altri da Falcone e Iannoccari, già deceduti, e da Cossari Giuseppe"; - nell'accertamento del giudice della cognizione, da cui, come detto, il giudice dell'esecuzione non poteva discostarsi, l'emergere del gruppo contrapposto cui si sarebbero poi successivamente affiliati Gualtieri ed Abbruzzo, avvenne, pertanto, nel corso della latitanza di Falcone, e non all'inizio della stessa; - i ricorsi deducono che l'uccisione di Falcone fu il passaggio necessario per far emergere il gruppo contrapposto, e citano a sostegno l'accertamento della sentenza di cognizione che ha condannato i ricorrenti per il reato dell'art. 416-bis cod. pen., ma con l'istanza di incidente di esecuzione non hanno chiesto di porre in continuazione l'omicidio di Falcone con la condanna per la partecipazione alla cosca Catarisano, ma la partecipazione a tale cosca con il favoreggiamento della latitanza di Falcone, che è un comportamento precedente all'omicidio ed è avvenuto tra giugno a novembre 2006; - per affermare l'esistenza di un unico disegno criminoso tra i due reati sarebbe stato necessario dimostrare che, fin dal momento in cui Gualtieri ed Abbruzzo hanno iniziato ad agevolare la latitanza di Falcone, essi avessero già programmato "almeno nelle sue linee essenziali" (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) la partecipazione ad un clan contrapposto, circostanza che, però, non emerge dai passaggi delle sentenze di cognizione evidenziati in ricorso; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am