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Ordinanza — n. 2524/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and manifest illogicality in probation transfer request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2524/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Vessichelli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the rejection of his request for a probation transfer, arguing against the tribunal's decision. The court ruled that the arguments lacked legal substance and failed to demonstrate manifest illogicality or contradiction in the lower court's reasoning regarding sentencing severity and prison conduct.

Regesto Legislator

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Art. 396, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354: Appeals to the Court of Cassation against probation transfer decisions are inadmissible if they lack legal grounds and fail to identify manifest illogicality or contradiction in the lower court's motivation.

Parole chiave

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probation transfer appeal inadmissibility of cassation manifest illogicality standard sentencing severity factors procedural costs award censura dell'apprezzamento delle prove disdetta in periodo di prova censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 396, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai
Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri
278174), delle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, M.
Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESSICHELLI ANTONIO nato a BENEVENTO il 07/06/1978 avverso l'ordinanza del 27/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Vessichelli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura il rigetto della istanza di affidamento in prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che tra le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza deve valutare per effettuare il giudizio prognostico di cui all'art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, vi sono anche le circostanze, valorizzate nell'ordinanza impugnata, delle gravità dei reati commessi (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174), delle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153), della condotta carceraria (Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), dell'inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (ancora Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924); lo stesso riferimento, contenuto nell'ordinanza impugnata, all'assenza di sperimentazioni esterne è coerente con il principio, più volte affermato dal giudice di legittimità, secondo cui il sistema di accesso ai benefici penitenziari è fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dice