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Ordinanza — n. 2523/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as improper opposition remedy; case remitted to supervision court for correct review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2523/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal because the applicant bypassed the mandatory opposition remedy required by the Supervision Tribunal. The applicant directly sought cassation against a decision on probation evaluation, which legally mandates an opposition proceeding before the same judge first. Consequently, the Court reclassified the filing as an improper opposition and ordered the transmission of files back to the Supervision Tribunal of Naples for a proper decision.

Regesto Legislator

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Art. 678, comma 1-bis c.p.p.; Art. 666 c.p.p.: When a Supervision Tribunal decides on probation evaluation outcomes without formal hearing, the interested party must file an opposition before that same judge; a direct cassation appeal is inadmissible and must be reclassified as an opposition.

Parole chiave

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probation evaluation Supervision Tribunal opposition remedy cassation appeal procedural requirement reclassification of appeal conservation of remedies revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 678, comma 1-bis c.p.p.
10, ha introdotto nell'art. 678 cod.
Art. 666 c.p.p.
Art. 667, comma 4 c.p.p.
il comma 1-bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod.
art. 678 cod. proc. pen
10, ha introdotto nell'art. 678 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, rv 265538; Sez.
Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo
49317 del 27/10/2015, Clarck, rv 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv.
Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì
259454; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv.
Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin
254811) - nel caso in esame, è mancata la fase dell'opposizione davanti allo stesso giudice; - per il principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICCO DOMENICO nato a CASERTA il 13/11/1986 avverso l'ordinanza del 18/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Domenico Di Micco ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che: - l'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto nell'art. 678 cod. proc. pen. il comma 1-bis secondo cui «il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative (...) alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, (...) procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.»; - tale ultima disposizione stabilisce che il giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero, e notificata all'interessato, e che contro l'ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; - pertanto, contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza reso in punto di esito dell'affidamento in prova al servizio sociale l'interessato deve esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento, che dovrà procedere a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.; - alla stessa soluzione si deve giungere anche nell'ipotesi in cui il giudice del merito abbia, come nel caso in esame, provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., in quanto anche contro tale tipo di provvedimento è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403;

Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, rv 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo, Rv. 259454; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254811) - nel caso in esame, è mancata la fase dell'opposizione davanti allo stesso giudice; - per il principio di conservazione delle impugnazioni (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643), il ricorso per cassazione, erroneamente proposto, deve, pertanto, essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la decisione;

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli Così deciso il 5